Accesso civico semplice
Art. 5, comma 1 del Decreto legislativo n. 33/2013
L'accesso civico, introdotto dall'art. 5 comma1 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n.97, è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, qualora le pubbliche amministrazioni ne abbiano omesso la pubblicazione.
Come esercitare il diritto
La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata e va presentata al Responsabile della trasparenza dell'I.I.S. Grazio Cossali tramite:
- posta ordinaria all'indirizzo: I.I.S. Grazio Cossali - Responsabile della trasparenza via Milano 83, 25034 Orzinuovi (BS).
- posta elettronica all'indirizzo e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
- posta elettronica certificata: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
L'oggetto dell'accesso civico
Sono oggetto di accesso civico i documenti, le informazioni o i dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, di pertinenza del Ministero dell'Istruzione e del merito, qualora il medesimo ne abbia omesso la pubblicazione, con esclusione di documenti, informazioni o dati di titolarità di singole Istituzioni scolastiche che, in quanto amministrazioni autonome di cui all'art. 2 del D.Lgs. 165/2001, hanno un proprio Responsabile della trasparenza.
Tutela dell'accesso civico
La tutela dell'accesso civico è disciplinata dal Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
Il Procedimento
Il Responsabile della Trasparenza, ricevuta la richiesta e verificatane la fondatezza, la trasmette al competente detentore dei dati che cura la trasmissione dei dati e delle informazioni ai fini della pubblicazione richiesta nel sito web entro trenta giorni e la contestuale trasmissione al richiedente, ovvero, la comunicazione al medesimo dell'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.
In caso di ritardo o mancata risposta o diniego da parte del RPCT il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo, individuato in base a quanto disposto dall'art. 2, co. 9-ter della L. 241/1990, che conclude il procedimento di accesso civico come sopra specificato, entro i termini di cui allo stesso art. 2, co. 9-ter della L. 241/1990.
- Responsabile della trasparenza
Dirigente Scolastico prof. Luca Alessandrinulla rerum magni Contatti
- Titolare del potere sostitutivo
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Dirigente AT di Brescia: Giuseppe Bonelli
nulla rerum magni Contatti - Ufficio Scolastico regionale della Lombardia Ufficio IV Brescia
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